I Certificati e la fiscalità: un binomio vincente
I certificati sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati le cui performance sono collegate all’andamento di un’attività finanziaria sottostante e, in quanto derivati, rientrano nell’ambito dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR).
Tale articolo definisce i redditi diversi come fonti di guadagno alternative rispetto ai redditi di capitale.
La differenza tra redditi di capitale e redditi diversi assume un ruolo cruciale quando si parla di fiscalità degli strumenti finanziari.
Mentre i redditi da capitale, come stabilito dagli articoli 44 e 45 del TUIR, sono certi nella realizzazione ed incerti nella quantità e non possono assumere valori negativi, i redditi diversi sono incerti non solo nella quantità ma anche nella realizzazione e possono assumere valori negativi (in quel caso si parla di minusvalenze).
Nello specifico, tra i redditi di capitale figurano:
- Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- Interessi e altri proventi derivanti da cedole obbligazionarie e titoli similari;
- Dividendi azionari;
- Proventi realizzati da OICR (fondi comuni di investimento, SICAV, ETF);
- Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
- Compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
Questa tipologia di redditi, generalmente, prevede una tassazione della plusvalenza realizzata pari al 26% (12,5% nel caso dei guadagni derivanti da cedole di Titoli di Stato italiano o titoli emessi da Paesi o enti sovranazionali inclusi nella “White List”).
Tra i redditi diversi, invece, figurano:
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla vendita di azioni, obbligazioni e Titoli di Stato;
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla vendita di ETC e ETN;
- Plusvalenze o minusvalenze generate dalla vendita di strumenti finanziari derivati, tra i quali rientrano futures, opzioni e, appunto, certificati di investimento e a leva.
Anche in questo caso la tassazione è pari al 26% o al 12,5% nel caso dei Titoli di Stato italiani o emessi da Paesi o enti sovranazionali.
La caratteristica principale dei redditi diversi è la possibilità di utilizzare le plusvalenze generate per compensare le minusvalenze presenti nello zainetto fiscale, andando così a recuperare il credito fiscale derivante da perdite pregresse (entro i quattro anni successivi alla loro realizzazione) e, di conseguenza, ridurre il carico fiscale complessivo.
Proprio in questo senso, la fiscalità dei Certificati è vantaggiosa: qualsiasi reddito generato da un certificato a leva o di investimento è classificato come reddito diverso, sia esso derivante dall’incasso delle cedole periodiche o dalla differenza tra il prezzo di vendita (o valore di rimborso anticipato o a scadenza) e prezzo di acquisto.
Compensazione delle minusvalenze
La compensazione delle minusvalenze viene effettuata in automatico dal proprio intermediario attraverso due distinte modalità:
- Compensazione immediata: il controvalore lordo delle cedole incassate o della differenza tra prezzo di vendita (o valore di rimborso anticipato o a scadenza) e prezzo di acquisto viene subito decurtato dalle minusvalenze presenti nello zainetto fiscale;
- Compensazione a chiusura: la compensazione delle minusvalenze avviene solamente alla chiusura della posizione, sia essa per scadenza naturale, anticipata, o per vendita. In questo caso il valore delle cedole incassate va a rettificare di volta in volta il prezzo medio di carico (PMC) del certificato in portafoglio.
L’inserimento in portafoglio dei Certificati, dunque, consente di efficientare la fiscalità dei propri investimenti e li rende adatti ad una corretta pianificazione finanziaria.
Esempio pratico
Ipotizziamo che un investitore abbia una minusvalenza pregressa nel suo zainetto fiscale di 100 euro.
Nel caso in cui l’investitore avesse in portafoglio un titolo azionario, e questo staccasse un dividendo di 10 euro, si troverebbe costretto a pagare l’aliquota del 26% sul dividendo, ricevendo quindi un importo netto di 7,4 euro, poiché i dividendi sono classificati come redditi di capitale e quindi non compensabili con le minusvalenze.
Discorso analogo, ad esempio, se l’investitore decidesse di vendere in guadagno un ETF o un fondo comune di investimento: essendo entrambi catalogati come redditi di capitale si vedrà automaticamente applicata la tassazione del 26% senza possibilità di ridurre il carico fiscale e recuperare il credito di imposta di 100 euro.
Qualora invece l’investitore avesse in portafoglio un Certificato di Investimento e incassasse una cedola di 10 euro, questa, essendo classificata come reddito diverso, si andrebbe a compensare con la minusvalenza nello zainetto fiscale.
Nel caso della compensazione immediata, dunque, l’intermediario andrà automaticamente a sottrarre l’importo lordo della cedola dal totale delle minusvalenze, che così scenderebbero a 90 euro.
Nel caso della compensazione a chiusura, invece, l’importo della cedola non andrebbe a compensare immediatamente le minusvalenze, ma l’intermediario provvederà a rettificare il PMC dello strumento. Solo a chiusura della posizione (vendita, rimborso o scadenza naturale) si calcolerà la plusvalenza rispetto al PMC rettificato e questa verrebbe usata per compensare le minusvalenze nello zainetto.
