Servizi di investimento
1. Riferimenti legislativi
Per impiegare i risparmi in strumenti finanziari è necessario ricorre ai servizi di investimento, disciplinati dal Testo Unico della Finanza in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2024/39, cd. MIFD, realizzati tramite intermediari
Per fare un esempio, riceviamo un servizio di investimento quando chiediamo di acquistare un’azione, un’obbligazione o un qualsiasi altro titolo.
Pertanto, si tratta di attività prestate da determinati soggetti attraverso le quali è possibile impiegare, sotto varie forme, una quota di denaro in attività finanziarie.
La legge indica un elenco dettagliato di servizi e attività di investimento che possono essere forniti dagli intermediari, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli intermediari
Vista la delicatezza dell’oggetto dei servizi di investimento, questi possono essere prestati solo da intermediari dotati di specifiche autorizzazioni e da alcune tipologie di soggetti.
L’elenco comprende le società di intermediazione mobiliare (sim) italiane, autorizzate dalla Consob, le banche e le società di gestione del risparmio italiane, entrambe dopo l’ok dalla Banca d’Italia, con quest’ultime che possono svolgere attività di gestione di portafogli, di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni o sicav.
A queste si aggiungono le banche e le imprese di investimento appartenenti a paesi comunitari, autorizzate dall’autorità di vigilanza dalla nazione di origine.
Pertanto, prima di iniziare ad investire con una di queste società è importante verificare l’autorizzazione in loro possesso, altrimenti si potrebbe venire incontro a spiacevoli sorprese.

2.1 Princìpi e regole
Gli intermediari sono obbligati a rispettare alcuni princìpi e regole di condotta, finalizzati a favorire i propri clienti nell’effettuare scelte di investimento informate, consapevoli e corrispondenti alle loro esigenze.
Questi operatori, dunque, devono operare con diligenza, ovvero in maniera professionale, con correttezza, evitando secondo fini oltre quello dell’interesse del cliente, e con trasparenza, comunicando tutte le informazioni importanti circa il servizio prestato e gli strumenti finanziari proposti.
Il servizio dell’intermediario deve anche valutare se gli investimenti siano adeguati agli obiettivi, la presenza di rischi non sopportabili o non comprensibili, e appropriato, cercando di capire se il cliente è in grado, in base a conoscenze ed esperienza, di comprendere i rischi di tutti gli investimenti proposti.
Per capire se un investimento risulta adeguato o appropriato alla persona si utilizza un apposito questionario per acquisire informazioni circa la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e i relativi obiettivi di investimento.
2.2 Pagamenti
Il promotore viene retribuito dall’intermediario di appartenenza sotto forma di provvigioni, ma i clienti non devono corrispondere alcun compenso al promotore.
Inoltre, è vietato per il promotore ricevere dall’investitore denaro in contante per il pagamento dei servizi e dei prodotti sottoscritti.
Il pagamento, dunque, dovrà essere effettuato soltanto tramite assegni bancari o circolari, non trasferibili e intestati all’intermediario per cui opera (la società), oltre che con bonifici e documenti similari o strumenti finanziari nominativi o all’ordine.
Per i contratti conclusi ‘fuori sede’ tramite un promotore finanziario, il risparmiatore ha la facoltà ‘di ripensamento’ che riconosce il diritto a cambiare idea e a recedere dal contratto di collocamento di strumenti finanziari, di gestione di portafogli individuali e di negoziazione entro sette giorni dalla sottoscrizione, senza spese od oneri.
2.3 Consulenti finanziari
L’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti è riservato a determinati soggetti aziendali come banche, sim, imprese di investimento comunitarie, sgr, ecc., ma è possibile anche per le persone fisiche come i consulenti finanziari, oltre che per le società di consulenza finanziaria.
Gli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico della Finanza riconoscono alle persone fisiche, alle s.r.l. e alle s.p.a. in possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali la possibilità di prestare tale attività, senza detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, assumendo così il nome di ‘consulenti indipendenti’.
Pertanto, questi consulenti risultano non essere legati ad alcun intermediario, avendo una maggiore libertà di scelta negli investimenti da proporre in quanto pagati unicamente dal cliente.
I consulenti devono essere iscritti in un apposito Albo tenuto dall’organismo OCF, secondo le modalità previste dal libro XI, parte III del regolamento Consob n. 20307/2018.

2.4 Equity Crowdfunding
Con il termine di Equity Crowdfunding si intendono quei processi attraverso i quali alcune persone decidono di finanziare una società tramite l’acquisto di azioni o quote attraverso l’uso di alcune piattaforme, conferendo anche minime quantità di denaro.
Questa attività utilizza dei portali di Equity Crowdfunding, piattaforme on-line che permettono l’acquisto di azioni o quote di società in fase di start-up.
Questi portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up innovative e sulla procedura necessaria per effettuare l’investimento, ricoprendo anche un ruolo importante nel facilitare la raccolta di capitale di rischio per queste tipologie di aziende innovative.
Vista l’importanza che assumono queste piattaforme, i soggetti che le detengono e le gestiscono devono essere autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dallo stesso ente di controllo.
3 I servizi di investimento
Gli intermediari finanziari propongono ai loro clienti dei servizi di investimento, prestati da determinati soggetti attraverso le quali è possibile impiegare i risparmi, sotto varie forme, in attività finanziarie.
I servizi e le attività di investimento sono disciplinati dal Testo Unico della Finanza, norma principale in Italia in materia di investimenti in conformità a quanto prevede la direttiva Comunitaria 2004/39, cosiddetti MIFID.
L’elenco comprende l’esecuzione di ordini per conto dei clienti, la negoziazione per conto proprio, la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, la ricezione e trasmissione di ordini, la sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la gestione di portafogli e la consulenza in materia di investimenti.
Tutti questi servizi hanno per oggetto strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati ecc., ovvero quelli attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria.
3.1 Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Con questo servizio l’intermediario svolge il servizio di acquisto o vendita di un titolo dopo aver ricevuto l’ordine da parte del cliente, eseguendolo (negoziare il titolo) e scegliendo fra più sedi di negoziazione quali mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzazione dell’ordine.
I mercati regolamentati sono i luoghi di scambio dove si incontrano le proposte di acquisto e vendita tra operatori di titoli preventivamente ammessi a negoziazione, sulla base di regole e un’organizzazione predeterminata, dando luogo alla conclusione dei contratti.
Questi mercati devono essere autorizzati (in Italia dalla Consob) e gestiti da un’apposita società di gestione (Borsa Italiana spa) sulla base di un regolamento.
Anche i sistemi multilaterali di negoziazione rappresentano luoghi di incontro fra proposte e vendita per la conclusione di contratti e possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da sim e banche. La stessa gestione di tali sistemi costituisce un distinto servizio di investimento.
Con l’internalizzazione dell’ordine si intende la vendita al cliente di strumenti finanziari di proprietà di una banca o una sim, operando quindi in ‘contropartita diretta’.
3.2 Negoziazione per conto proprio
Dietro ordine del cliente, un intermediario può effettuare la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di sua proprietà, acquistandoli direttamente dal cliente stesso (contropartita diretta).
In particolare, si impegnano ‘posizioni proprie’, ovvero si soddisfano le esigenze di investimento (o disinvestimento) del cliente con strumenti finanziari già presenti nel portafoglio dell’intermediario.
Inoltre, l’intermediario entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti ed esegue i loro ordini.
Pertanto, l’intermediario deve essere autorizzato per questo servizio oltre che per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.
3.3 Sistemi multilaterali di negoziazione
Un altro servizio di investimento è la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, il quale consente l’incontro delle proposte e di vendita provenienti da diversi operatori sulla base di regole predeterminate.
I sistemi multilaterali di negoziazione rientrano trai mercati regolamentati ma possono essere gestiti anche da sim e banche autorizzate alla prestazione di questo servizio, oltre che dalle società di gestione.
I soggetti autorizzati a questa gestione devono rispettare determinati requisiti e regole, ideati per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente nei confronti degli utenti.
Inoltre, questi devono comunicare alla Consob alcune informazioni circa i soggetti e gli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e quelle di vigilanza adottate per garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
3.4 Ricezione e trasmissione ordini
Nell’acquisto o nella vendita di un titolo è possibile rivolgersi anche ad un intermediario specializzato nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
La differenza con un esecutore di ordini, l’intermediario che ha ricevuto un ordine di acquisto o di vendita non lo esegue direttamente, ma lo trasmette a un altro intermediario per la sua esecuzione.
In questo modo, la persona delega al trasmettitore o ricettore di ordini la scelta di un altro intermediario preposto all’esecuzione dell’ordine, cercando così di ottenere il miglior risultato possibile attraverso l’esperienza e la professionalità dello stesso.
3.5 Sottoscrizione e collocamento
Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento permette la distribuzione di strumenti finanziari sulla base di un accordo con l’emittente e avviene tramite l’impiego di alcuni intermediari che si occupano di contattare gli investitori offrendo loro questi investimenti.
Si parla di sottoscrizione quanto i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono emessi sul mercato per la prima volta, mentre in caso di titoli già emessi e successivamente venditi, l’operazione prende nome di collocamento. Questi due processi prevedono una modalità pubblica, quando è rivolta a tutti gli investitori indistintamente, oppure in forma privata, nel caso di offerta rivolta ad una tipologia di investitori selezionata, spesso composta da professionisti come banche o compagnie di assicurazioni.
Inoltre, possono avvenire con o senza assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
Nel caso di collocamento senza garanzia, l’intermediario assume soltanto l’obbligo di ricercare i soggetti interessati all’operazione, con il rischio di un insuccesso che ricade tutto sull’emittente.
In caso contrario, l’intermediario sottoscrive o acquista egli stesso i titoli, oppure presta una garanzia per la riuscita dell’operazione, assumendo su di sé il rischio del buon esito, oltre che restare proprietario degli eventuali titoli invenduti.
Nella prestazione del servizio, l’intermediario deve operare nell’interesse del cliente, adempiere a tutti gli obblighi legali, fornire le necessarie informazioni ai clienti, valutare l’appropriatezza dell’operazione, gestire correttamente eventuali conflitti di interesse e operare in base ad un contratto scritto.
3.6 Gestione portafogli
L’intermediario può occuparsi anche di impiegare in parte o completamente il patrimonio di un cliente in strumenti finanziari attraverso il servizio di gestione di portafogli.
In questo caso, l’intermediario deciderà per conto del cliente quali strumenti finanziari dovranno essere inseriti nel portafoglio, con il fine di valorizzarlo, provvedendo anche a tutte le operazioni necessarie per le operazioni di compra-vendita, anche dietro suggerimento del titolare del conto.
Nello svolgimento di questa tipologia di attività, il professionista dovrà valutare che ogni singola operazione sia adeguata al cliente chiedendo tutte le informazioni necessarie a tal fine, ma, in caso di rifiuto, dovrà astenersi dal fornire il servizio.
Il professionista dovrà fornire alcune informazioni al cliente, in particolare sulle caratteristiche della gestione del portafoglio, il parametro di riferimento (rendimento), l’eventuale effetto leva, la delega di gestione eventuale, la tipologia di valutazione degli strumenti finanziari e la soglia di perdita oltre la quale il cliente deve essere avvisato, il tutto riportato per iscritto nel contratto.
3.7 Consulenza
La consulenza è un servizio di investimento in cui il consulente fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate rispetto ad operazioni legate ad un determinato strumento finanziario.
Nel dettaglio, i consigli comprendono l’acquisto, la vendita, lo scambio e il continuare o meno a detenere uno specifico asset finanziario.
Queste segnalazioni dovrebbero essere adatte al cliente o basate sulle sue caratteristiche, attraverso la richiesta di tutte le informazioni da parte del consulente.
Il consulente, a sua volta, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie ad evitare o gestire i conflitti di interesse.
Pertanto, sono escluse dall’attività di consulenza le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico tramite mezzi di comunicazione di massa quali giornali, televisione e internet.
Possono prestare attivi di consulenza finanziaria tutti gli intermediari, compresi i promotori, le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e solidità patrimoniale, iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari.

3.8 Servizi accessori
Nelle attività comprese tra i servizi di investimento ci sono anche la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari e la locazione di casette di sicurezza.
A queste si aggiungono le concessioni di finanziamenti per effettuare le operazioni legate agli strumenti finanziari nelle quali interviene il soggetto che concede i finanziamenti, la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e relativamente alla concentrazione e acquisti di aziende.
Infine, sono previsti anche servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, la ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria e intermediazione in cambi collegati alla prestazione dei servizi.
Per prestare tali servizi accessori non è necessaria alcuna autorizzazione a differenza dei servizi di investimento, pertanto chiunque è autorizzato a fornirli.
In caso di intermediari autorizzati, la prestazione di questi servizi è subordinata al rispetto delle regole di condotta previsti dalla legge per questo tipo di attività.
4. I servizi in Europa
Se nel mercato unico europeo le imprese e le banche possono svolgere liberamente la propria attività in tutti gli altri paesi della Comunità europea, le regole che disciplinano i servizi di investimento sono le stesse in ogni membro, pertanto sono le stesse norme comunitarie (direttive e regolamenti) a disciplinare la materia nel dettaglio.
Basandosi sulle direttive europee, le normative nazionali recepiscono tali indicazioni nei propri ordinamenti, limitandosi a riprodurre (e dettagliare) le norme comunitarie.
I fornitori di servizi finanziari possono operare in altri paesi sia direttamente, in libera prestazione di servizi, ovvero restando nel proprio paese, o con succursale, cioè stabilendosi nell’altra nazione tramite una sede distaccata.
Per il risparmiatore non cambia molto la nazionalità dell’intermediario, ma le differenze riguardano le autorità di vigilanza che controlla, diversa da paese a paese, con quella competente individuata nel paese di origine dell’intermediario in caso di libera prestazione di servizi, quella dove è situata la succursale (paese ospitante) quando si tratta di sede distaccata, anche se a quella di origine spetta il compito di vigilare sulla stabilità patrimoniale dell’azienda.
L’individuazione dell’organismo di risoluzione stragiudiziale competente è possibile rivolgendosi all’organismo del proprio paese, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per quanto riguarda l’Italia.
