La Guida agli Operatori Finanziari: Autorizzazioni e Regolamentazione

La Guida agli Operatori Finanziari: Autorizzazioni e Regolamentazione

L'importanza dell'autorizzazione negli investimenti: requisiti, vigilanza, tipologie di operatori e principi da seguire

Gli operatori finanziari

1. L’autorizzazione

Gli operatori finanziari che desiderano fornire servizi di investimenti devo essere dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, per quanto riguarda i soggetti di diritto italiano, dalla Consob o dalla Banca d’Italia.

Questa necessità è dovuta alla particolare delicatezza di un tema come il risparmio, pertanto l’autorizzazione non rappresenta una inutile pratica burocratica.

Non si tratta di un semplice documento, ma questa consente la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e solidità finanziaria, sottoponendo i soggetti autorizzati ad un regime di vigilanza continua.

Per gli intermediari che vogliono svolgere questa attività, dunque, è fondamentale essere autorizzati e gli investitori dovrebbero sempre verificare che il soggetto abbia questa autorizzazione.

Oltre alla Banca d’Italia, anche la Consob pubblica sul suo sito internet l’albo delle società di investimento italiane (sim), di quelle comunitarie e di quella extra-comunitarie, in modo da facilitare la consultazione dell’elenco di questi intermediari autorizzati.

2. Le regole

Il Testo Unico della Finanza impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività legate all’investimento il rispetto di alcuni princìpi generali, in particolare per quanto riguarda il comportamento diligente, la correttezza e la trasparenza, con il fine di servire al meglio l’interesse dei clienti.

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Per diligenza si intende l’obbligo di agire in maniera professionalmente adeguata, ‘conoscendo bene il proprio mestiere’.

Seguire i principi di correttezza significa comportarsi con lealtà, senza secondi fini oltre l’interesse del cliente e rispettando le prescrizioni.

Legata all’informazione da fornire al cliente è il principio di trasparenza, la quale impone all’intermediario di comunicargli tutto ciò che è necessario sul servizio prestato.

L’informazione al cliente deve essere fornita sia prima di investire che successivamente, senza omettere le caratteristiche ed i rischi del tipo di strumento finanziario proposto.

L’obiettivo di tutti questi principi è quello di seguire sempre l’interesse del cliente.

3. I soggetti e le autorizzazioni

L’autorizzazione per la fornitura di servizi di investimento può essere rilasciata soltanto ad alcuni soggetti.

L’elenco prevede le società di intermediazione mobiliare, ovvero le sim, le quali possono essere autorizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento.

La Banca d’Italia può autorizzare, anche in questo caso per ogni tipologia di servizio, anche le banche italiane private e le società di gestione del risparmio, con quest’ultime che possono offrire attività di gestione di portafogli, attività di consulenza e di commercializzazione di fondi comuni (o sicav).

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d’Italia possono svolgere attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini dei clienti (solo strumenti derivati), oltre ai servizi di sottoscrizione o collocamento.

L’esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini possono essere svolti dagli agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Le banche e le imprese con sedi nei paesi comunitari possono offrire servizi in Italia per i quali sono state autorizzate dall’autorità di vigilanza della nazione di origine, mentre le aziende extra-comunitarie devono essere autorizzate dalla Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento. Autorizzazione decisa dalla Banca d’Italia, invece, per quanto riguarda le banche provenienti da paesi extra-comunitari, e per tutti i servizi.

4. Le banche

Gli istituti bancari sono i soggetti più conosciuti quando si parla di fornitura di servizi finanziari e possono prestare al pubblico servizi e attività di investimento, oltre che a quelli accessori.

In base alla sede legale si distinguono in banche italiane, comunitarie o extracomunitarie, a seconda se la loro origine è un paese membro dell’Unione europea (diverso dell’Italia) o fuori dalla comunità.

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Le banche comunitarie ed extracomunitarie possono svolgere le loro attività in Italia tramite una succursale, in caso di sede sprovvista di personalità giuridica, oppure in libera prestazione di servizi, ovvero senza stabilire succursali e operando direttamente dal proprio Stato di origine.

I princìpi comunitari prevedono che l’operatività in Italia in regime di libera prestazione di servizi per le banche comunitarie sia sottoposta esclusivamente all’Autorità del paese di origine, eliminando dunque qualunque potere o dovere di vigilanza per le autorità italiane.

In caso di attività svolta in Italia tramite una succursale, il controllo sulle attività è demandato alla Consob.

5. SGR

Le Società di gestione del Risparmio (SGR) sono gli unici soggetti che possono svolgere attività di gestione collettiva del risparmio insieme alle Sicav e alle Sicaf.

Possono anche fornire alcuni determinati servizi di investimento come la gestione dei portafogli (detta patrimoniale), la consulenza in materie di investimenti e la ricezione e la trasmissione di ordini, anche se solamente in alcuni casi specifici.

Le SGR devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia, dietro parere della Consob, la quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 34 comma 1 del Testo Unico della Finanza, quali la solidità patrimoniale, la professionalità e l’onorabilità di amministratori, sindaci, direttore generale e azionisti.

L’obiettivo è quello di assicurare alla clientela la fornitura di un’attività di gestione svolta da soggetti qualificati, eseguita con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei partecipanti ai fondi.

Inoltre, l’organizzazione deve ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.

Le attività delle SGR sono divise in istituzione del fondo, con la promozione e la cura dei rapporti con i partecipanti, e la gestione vera e propria, decidendo la composizione del portafoglio.

Entrambe le attività possono essere svolte o da un’unica SGR o da diverse e in quest’ultimo caso quella che istituisce il fondo prende il nome di ‘promotrice’.

6. Sicav e Sicaf

Le attività di gestione collettiva del risparmio possono essere svolte anche da società di investimento a capitale variabile, chiamate Sicav, e da quelle di investimento a capitale fisso, ovvero le Sicav.

Queste devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 35-bis comma 1 del Testo Unico della Finanza.

Nel concedere l’autorizzazione, si cerca di valutare la presenza della solidità patrimoniale della società, la professionalità e l’onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale, oltre che l’onorabilità degli azionisti, a cui si aggiunge la necessità di assicurare che le attività vengano svolte da soggetti qualificati.

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Inoltre, sono fissate alcune regole di condotta quali l’obbligo di operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti al fondo, la riduzione del rischio di conflitti di interesse, l’adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti.

I risparmiatori che investono nelle Sicav e nelle Sicaf diventano dei veri azionisti, acquisendone i diritti connessi (voto), però corrispondente ad un solo voto indipendentemente dal numero dei titoli sottoscritti.

Discorso diverso per i fondatori, i quali posseggono azioni ordinarie, pertanto hanno diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

7. Imprese di assicurazione

L’attività assicurativa viene svolta dalle imprese di assicurazione e sono sottoposte alla vigilanza dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), la quale ha l’obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione delle imprese del settore, garantendo anche la trasparenza e la correttezza dei comportamenti verso i clienti.

Vigilanza che viene svolta anche dalla Consob, anche se soltanto con riferimento all’offerta di polizze appartamenti di ramo vita III (vita unit linked e index linked) e V (operazioni di capitalizzazione), oltre che alla sottoscrizione e al collocamento.

8. Le SIM

Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono imprese di investimento con sede e direzione generale in Italia dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Consob, la quale detiene un apposito albo nel quale vengono inserite tutte queste tipologie di società autorizzate.

Al pari delle banche, le SIM possono prestare nei confronti del pubblico attività e servizi d’investimento, oltre a poter svolgere anche i servizi accessori, normate dalla legge con l’intendo di preservare il pubblico dai danni derivanti dall’attività di figure di intermediari con scarsa professionalità e onestà.

Per questa ragione, le sim sono continuamente sottoposte ad una continua attività di vigilanza da parte della stessa Consob, per quanto riguarda i profili di trasparenza e correttezza, e dalla Banca d’Italia, in relazione ai profili di solidità patrimoniali e con il fine di garantire una corretta operatività ed una adeguata informativa nei confronti della propria clientela.

9. Imprese comunitarie di investimento

I soggetti diversi dalle banche, con sede in uno stato comunitario diverso dall’Italia, possono offrire servizi e attività di investimento nel nostro paese.

Queste società, chiamate Imprese comunitarie di investimento, possono esercitare queste attività professionali nel caso in cui abbiano una succursale attraverso la quale svolgere in maniera diretta e senza personalità giuridica tali attività.

Le attività professionali di questo tipo di imprese devono essere svolge anche in libera prestazione di servizi, ovvero senza la necessità di una succursale, operando dal proprio Stato di origine, ad esempio tramite attività online, e sono soggette al controllo esclusivamente della vigilanza dell’Autorità del Paese di origine.

Infine, possono svolgere questi servizi in Italia a seguito di una semplice comunicazione depositata alla Banca d’Italia da parte dell’Autorità competente italiana, ovvero la Consob.

10. Imprese di Investimento extracomunitarie

Anche quando un soggetto ha sede in uno Stato extracomunitario può svolgere servizi o attività di investimento in Italia e in questo caso di parla di Imprese di investimento extracomunitarie.

In questo caso, non si applica il principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni previsto in ambito comunitario.

Pertanto, la fornitura di questi servizi è possibile solo in caso di un’autorizzazione rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.

11. Promotori finanziari

Il promotore finanziario esercita professionalmente fuori sede come dipendente, agente o mandatario di un intermediario (banca, sim, impresa di investimento, SGR, ecc.), pertanto è l’unico operatore autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede di un intermediario.

Questi soggetti devono essere abilitati all’esercizio della professione attraverso l’iscrizione all’Albo nazionale dei promotori finanziari tenuto da un apposito Organismo autorizzato a tenere un Albo dei Promotori Finanziari (APF) costituito in forma di associazione tra l’Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l’Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

Il promotore, dunque, è un professionista impegnato nel supporto al cliente nella scelta dei prodotti e dei servizi più adatti e deve rispettare puntuali regole di comportamento finalizzate a garantire la massima affidabilità al risparmiatore.

Infine, il promotore finanziario può agire per conto di un solo intermediario, il quale deve monitorare costantemente l’attività dei loro promotori, dotandosi di procedure di controllo e di un’organizzazione interna adeguate, anche perché sono responsabili del loro operato insieme agli stessi promotori.